LAVORO E BONUS PRIMA CASA: COSA SUCCEDE SE VIENE A MANCARE IL REQUISITO?
A cura di: Marcello Maiorino – FiscoOggi, Agenzia delle Entrate] Con la risoluzione 53/E del 27 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su una questione relativa alle agevolazioni prima casa. In particolare, il documento di prassi trae spunto dal caso di un contribuente che ha chiesto il beneficio, dichiarando di svolgere la propria attività prevalente nel comune in cui è situata l’abitazione oggetto del trattamento fiscale di favore. Tuttavia, le aspettative lavorative in tale luogo sono state disattese. Il contribuente, pertanto, chiede se può conservare i benefici fruiti integrando la dichiarazione resa nell’atto di acquisto e impegnandosi a fissare la propria residenza nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile.
Al riguardo, si fa presente che il godimento delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa (applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2% e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna) spettano in presenza delle condizioni stabilite dalla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (Dpr 131/1986). In particolare, secondo la lettera a), si può beneficiare delle agevolazioni “prima casa” a condizione, tra l’altro, “che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza, o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività (…). La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto; (…)”.
Tra i presupposti per godere dello sconto d’imposta, il legislatore ha, quindi, previsto che l’acquirente risieda nel comune in cui è sito l’immobile o si impegni a trasferirvi la residenza entro i successivi 18 mesi, ovvero che svolga la propria attività nel predetto municipio. Si tratta, comunque, di condizioni alternative tra loro, e il contribuente, in sede di acquisto, dichiara per quale di queste ipotesi chiede il trattamento di favore.
Nella fattispecie esaminata, l’istante aveva dichiarato di svolgere la propria attività prevalente nel comune dell’abitazione acquistata. In realtà, le aspettative lavorative del contribuente non si erano concretizzate e lo stesso aveva comunicato al proprio ordine professionale che l’attività non era stata intrapresa. Tale circostanza, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, esclude che possa ritenersi assolto il requisito dichiarato dal contribuente. Tenuto conto, tuttavia, che la lettera a) della nota II-bis consente, in via alternativa, di beneficiare delle agevolazioni anche nel caso in cui l’acquirente si impegni a trasferire, entro 18 mesi dall’acquisto, la residenza nel municipio della nuova abitazione, si ritiene che, nel caso in cui tale termine sia ancora pendente, il contribuente possa dichiarare di voler beneficiare delle agevolazioni assumendo l’impegno a trasferirsi entro 18 mesi dall’acquisto.
L’atto, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del documento originario, deve essere prodotto per la registrazione presso l’ufficio in cui è stato registrato il precedente. La rettifica può essere effettuata dal contribuente anche in data successiva alla registrazione dell’acquisto, a condizione che non venga arrecato pregiudizio all’attività di controllo svolta dall’ufficio. L’integrazione, pertanto, potrà avvenire sempre che l’ufficio delle Entrate, con apposito avviso di liquidazione, non abbia già disconosciuto le agevolazioni, rilevando la mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel comune in cui è situato l’immobile acquistato.