[Fonte: Notariato]
Con la pubblicazione sul sito web del Consiglio Nazionale del Notariato (www.notariato.it) delle istruzioni per l’uso del deposito del prezzo dal notaio nella compravendita, ha preso ufficialmente il via, la scorsa settimana, la campagna informativa del Notariato per diffondere le pratiche corrette da seguire quando si compra o si vende un immobile. In particolare, l’operazione dell’organizzazione, che rientra nelle azioni della campagna informativa “#casaconviene” del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si occupa di chiarire i dubbi sulla novità introdotta dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124/2017, articolo 1, commi 63 e seguenti), entrata in vigore lo scorso 29 agosto.
Nelle compravendite immobiliari e nelle cessioni di azienda, la legge sulla concorrenza, entrata in vigore il 29 agosto scorso, ha introdotto la possibilità per l’acquirente di depositare dal notaio il prezzo.
Il notaio, eseguita la pubblicità prevista dalla legge e accertata l’inesistenza di gravami, quali ipoteche e pignoramenti, svincola in favore del venditore le somme depositate presso di lui.
Il deposito del prezzo può essere utilizzato anche per garantire accordi tra le parti diversi dalla sopravvenienza di gravami. Ad esempio, quando il venditore mantiene il possesso del bene successivamente alla vendita, l’acquirente può depositare parte o tutto il prezzo presso il notaio fino alla consegna. Si può ricorrere al deposito del prezzo anche quando vi siano pendenze condominiali o un’ipoteca sugli immobili. A volte, tuttavia, il deposito del prezzo non è concretamente praticabile.
Così, per rimanere agli esempi fatti, nel caso in cui il saldo prezzo viene utilizzato per estinguere il mutuo precedente acceso dal venditore.
Il deposito del prezzo può essere chiesto anche da una sola delle parti, che di norma è l’acquirente. Il deposito del prezzo può essere chiesto alla stipula del contratto di compravendita, ma è preferibile dichiarare di volersene avvalere già nel contratto preliminare o compromesso, perché il venditore ne possa valutare le conseguenze ed il notaio possa predisporre la migliore clausola contrattuale.
Così come è possibile chiedere il deposito del prezzo sin dal momento del compromesso, si può anche rinunciare a tale diritto, sia nel contratto preliminare che nel definitivo.
All’atto della compravendita l’acquirente consegna al notaio assegni a lui intestati o effettua un bonifico a suo nome. Il notaio è tenuto a versare gli assegni e ricevere il bonifico su un conto corrente dedicato. Si tratta di un conto impignorabile da eventuali creditori del notaio ed inoltre, in caso di morte, non cade nella successione del notaio.
Dipende da cosa si è pattuito nella compravendita. Nel caso più frequente, ossia quando si prevede il pagamento del venditore dopo la trascrizione del contratto e la verifica dell’insussistenza di nuovi gravami, saranno sufficienti pochi giorni.
Per maggiori dettagli, scarica il pdf “Deposito del prezzo dal notaio. Le istruzioni per l’uso”.