Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 28 maggio 2021 un nuovo decreto-legge cd “Semplificazioni”. Il nuovo testo del Decreto Semplificazioni ha confermato le modifiche all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 relativamente al superbonus 110%.
Ecco le principali novità introdotte.
Barriere architettoniche. Rientrano, con il nuovo decreto, anche gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati da persone di età superiore a 65 anni.
Digitalizzazione e fibra ottica. Il decreto legge semplifica il procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e si agevola l’infrastrutturazione digitale degli immobili con reti in fibra ottica.
Fonti rinnovabili. Per accelerare il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione sono semplificate le procedure autorizzative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili, la installazione di infrastrutture energetiche, impianti di produzione e accumulo di energia elettrica e, inoltre, la bonifica dei siti contaminati e il repowering degli impianti esistenti.
Manutenzione straordinaria. Modificando quanto previsto dal comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio, tutti gli interventi che accedono al Superbonus, fatta esclusione per quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione, sono considerati manutenzione straordinaria per la quel è sufficiente la presentazione di una CILA e non dovranno prevedere l’asseverazione di conformità edilizia-urbanistica.
La CILA relativa al Superbonus per i lavori su edifici costruiti dopo il 1° settembre 1967 dovrà contenere gli estremi del titolo abitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento di legittimazione.
È anche previsto che la decadenza del beneficio fiscale prevista dall’ art. 49 del Testo Unico Edilizia opera esclusivamente nei seguenti casi:mancata presentazione della CILA;interventi realizzati in difformità dalla CILA;assenza dell’attestazione dei dati;non corrispondenza al vero delle attestazioni.
Stato dei luoghi. iene abbandonato il principio di “stato legittimo degli immobili”; tuttavia, le eventuali irregolarità potranno essere segnalate nelle sedi opportune, ma non sarà il tecnico a doverle accertare preventivamente (in sostanza, non sarà più necessaria la doppia conformità, ossia l’attestazione di stato legittimo).
Limiti di spesa. Aggiunto il: “10-bis”. Secondo tale disposizione, il limite di spesa ammesso alle detrazioni, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all’entrata in vigore della presente disposizione. Dunque, in questo modo, i limiti di spesa per le unità immobiliari sono rapportati alla loro superficie.
Esclusioni. Da quanto appreso dall’ultima versione del decreto, rispetto alle bozze precedenti, è stata eliminata l’estensione del Superbonus per Alberghi e pensioni con fine di lucro; eliminate anche la modifica della definizione di impianto termico; infine, è stata cancellata la questione/semplificazione su accessi autonomi e impianti termici.