LITI CATASTALI DI VALORE INDETERMINABILE: VIA LIBERA AL RECLAMO/MEDIAZIONE
- Redazione
- 2 febbraio 2016
[A cura di: Antonietta Strada – mediatore civile e commerciale]
Dall’inizio di quest’anno, con la riforma del processo tributario, ci sono importanti novità in tema liti catastali sottoponobili a mediazione. Il Decreto Legislativo 156/2015 ha modificato la disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. In seguito alla riforma, la conciliazione giudiziale è esperibile anche per le controversie soggette a reclamo/mediazione e per quelle pendenti in secondo grado; inoltre, l’ambito di operatività del reclamo/mediazione è esteso a vari tipi di controversie, tra le quali le liti in materia catastale, finora escluse a causa dell’indeterminabilità del loro valore.
Quindi, pur continuando a non essere consentito il reclamo/mediazione per gli atti di valore indeterminabile (nuovo art. 17 bis Decreto Legislativo 546/1992 come modificato dal D.Lvo 156/2015), dal 1° gennaio 2016 questo istituto trova applicazione per le liti catastali di valore indeterminabile. Gli atti di rettifica del classamento di un immobile (con rideterminazione del valore della rendita catastale) sono dunque ora tutti reclamabili: gli avvisi di classamento hanno valore indeterminabile poiché non contengono richieste tributarie.
La Circolare 38/E 2015 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso e Riscossione – ha per oggetto la riforma del processo tributario e chiarisce, quindi, le modifiche effettuate in tale materia dal D.Lvo 156/2015. Nella premessa, tale Circolare elenca in sintesi le novità più importanti. Al par. 1.7, inoltre, specifica che il nuovo testo dell’art. 17 bis del D.Lvo 546/1992 potenzia l’istituto del reclamo/mediazione, così incentivando ulteriormente la deflazione del contenzioso tributario: “L’istituto, anche dopo la riforma, continua a configurarsi come uno strumento obbligatorio, che consente un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nonché una verifica circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti al giudice”.
Nel paragrafo 1.7.1 la Circolare evidenzia che il nuovo articolo 17 bis conferma l’esclusione dall’ambito di applicabilità del reclamo/mediazione delle controversie di valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, individuate dall’art. 2 comma 2 D.Lvo 546/1992 (quest’ultima categoria ricomprende, in particolare, le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale).
Come ricordato dalla nota 32 alla Circolare, sulla necessità, ai fini dell’applicazione del reclamo/mediazione, che la causa non fosse di valore indeterminabile, l’Agenzia era giunta in via interpretativa con il par.1.3.2 Circolare 9/E 2012.
Il nuovo comma 1 dell’art. 17 bis stabilisce che il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Al par. 1.7.2., la Circolare in esame spiega che quindi, nelle controversie in questione, la proposizione dell’impugnazione produce, oltre agli effetti sostanziali e processuali tipici del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione: il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso. La pregressa disciplina prevedeva, invece, un’apposita istanza di reclamo, motivata sulle stesse ragioni che sarebbero state portate all’attenzione del giudice nella eventuale fase giurisdizionale con il successivo deposito del ricorso, decorsi i termini previsti per la conclusone del procedimento.
Il contribuente ha la facoltà di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa, già esercitabile, sulla base del testo normativo antecedente, attraverso la presentazione del reclamo. Nell’ambito delle controversie relative alle operazioni catastali, tale proposta potrà avere ad oggetto, ad esempio, la modifica del classamento o della rendita catastale determinati dall’Ufficio.
La Circolare (par. 1.7.4) ricorda poi che, come prima, il perfezionamento dell’accordo di mediazione avviene con la sottoscrizione di esso e che gli atti catastali, per le controversie aventi ad oggetto operazioni catastali, verranno aggiornati a seguito del perfezionamento della mediazione e nei termini risultanti dall’accordo (il riferimento è fatto, in particolare, ai ricorsi aventi ad oggetto il classamento o la rendita catastale degli immobili).
Come sopra accennato, un’altra importante novità è rappresentata dalla posibilità di conciliare anche le controversie instaurate a seguito di rigetto dell’istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell’accordo di mediazione (nuovi articoli 48, 48 bis e 48 ter D.Lvo 546/1992). “Non è stata infatti riproposta la disposizione che imponeva l’alternatività tra reclamo/mediazione e conciliazione. La ratio risponde all’esigenza di potenziare gli istituti deflativi sia nella fase anteriore al giudizio che in pendenza di causa” (par. 1.7.7). La conciliazione può essere perfezionata “fuori udienza” (par. 1.11.2) o “in udienza” (par. 1.11.3).