Qualche anno fa era il tema di maggiore attualità in ottica di fiscalità immobiliare. Oggi è passato un po’ in secondo piano, soppiantato soprattutto dalle vicissitudini relative ad Imu e Tasi, nonché, sul versante della locazione, alle decisioni della Consulta in merito all’incostituzionalità dei benefici per i conduttori che auto-denuncino i contratti in nero. Ad ogni buon conto, l’opzione della cosiddetta cedolare secca è ancora di un certo interesse, tanto più in quanto adottata da numerosi contribuenti proprietari di immobili. E i dubbi sulle modalità della sua applicazione restano all’ordine del giorno. Lo dimostra, tra gli altri, l’ultimo quesito pervenuto alla rubrica di posta fiscale di Nuovo FiscoOggi, la rivista ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Il caso è quello di un contribuente che ha registrato, a maggio 2015, un contratto di locazione proprio con l’opzione per la cedolare secca, e che si domanda se sia dovuto l’acconto già il primo anno.
Ebbene, secondo Gianfranco Mingione, che cura abitualmente la rubrica, “Nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca non è dovuto l’acconto, in quanto manca la base imponibile su cui calcolarlo ovvero l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente. Dovrà invece essere versato dal secondo anno, in misura pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, se la stessa supera l’importo di 51,65 euro. Se l’importo da versare è inferiore a 257,52 euro, il pagamento dell’acconto dovrà essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 30 novembre. Se, invece, supera i 257,52 euro, potrà essere effettuato in due rate: la prima, del 40% (del 95%), entro il 16 giugno; la seconda, del restante 60% (del 95%), entro il 30 novembre. Il saldo andrà versato entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce oppure entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%”.