[A cura di: avv. Chiara Magnani – Ass. Foro Nazionale]
Con la sentenza n. 4901 dell’11/03/2015 la Corte di Cassazione esclude che il condomino, che abbia realizzato opere seppur ingenti e di valore sul bene comune, possa richiedere la restituzione delle somme spese per materiali e manodopera, così come previsto dall’ istituto dell’accessione.
Nel caso in esame, infatti, il singolo condomino richiedeva al Condominio, avendo il medesimo costruito sul terreno di proprietà comune un impianto sportivo, il pagamento delle somme sostenute per l’edificazione dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’art. 936 c.c. Il Tribunale di Milano e la Corte di Appello rigettavano le domande dell’attore rilevando l’inapplicabilità dell’istituto dell’accessione, escludendo il diritto dell’attore all’ indennizzo di cui all’art. 936 c.c, per essere – il medesimo – condomino dello stabile, e pertanto comproprietario del bene sul quale era stato realizzato l’impianto sportivo. I giudicanti escludevano, pertanto, l’operatività dell’art. 936 c.c. per non essere l’attore/appellante soggetto terzo rispetto al bene oggetto di intervento.
L’istituto dell’accessione prevede, infatti, che in caso di opere fatte da un terzo con materiali propri, questi possa richiedere al proprietario del fondo il valore dei materiali e manodopera, oppure l’aumento di valore recato al fondo. È consolidato l’orientamento della Cassazione in forza del quale le norme sull’accessione retrocedono a favore di quelle sulla comunione in caso di interventi realizzati dal condomino sulla cosa comune, posto che è escluso, in questi casi, che il comproprietario del fondo – proprio perché soggetto non estraneo al fondo medesimo – possa richiedere l’indennizzo di cui all’art. 936 c.c.
Nel caso in esame, inoltre, non solo il ricorrente è condomino dello stabile – condizione che di per sé esclude in capo al medesimo la qualità di terzo rispetto al bene oggetto di intervento essendone al contrario, comproprietario – ma bensì anche titolare di un contratto di affitto stipulato con l’originario proprietario, in forza del quale il condomino si era obbligato a costruire sul terreno due piscine ovvero di un impianto per lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva sul terreno con costi a carico dell’affittuario.
La Corte, pertanto, rigettava il ricorso per essere il ricorrente privo della qualità di terzo rispetto al bene sul quale aveva costruito l’impianto sotto il duplice profilo sia dello status di condomino sia di parte del contratto di affitto: circostanze che rendono inapplicabili le norme sull’accessione così come invece invocate dal condomino ricorrente.