[A cura di: Fulvio Graziotto – Studio Graziotto, http://www.studiograziotto.com/]
Nel caso di debito di un coniuge in regime di comunione legale dei beni, il creditore pignora l’intero bene, senza che l’altro coniuge possa escludere la sua quota ideale dal pignoramento. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 6230/2016.
IL CASO
A seguito della procedura esecutiva immobiliare su un immobile sul quale i due coniugi vantavano diritti per la complessiva metà in comunione legale, uno dei due proponeva opposizione di terzo – ex art. 619 codice di procedura civile – avverso la procedura esecutiva pendente, ad istanza della banca, nei confronti del consorte. In sede di opposizione veniva dedotta l’illegittimità della vendita dell’immobile realizzata con decreto di trasferimento, in quanto lesiva dei diritti dominicali relativi alla sua quota parte di 1/4 indiviso dell’immobile.
Il Tribunale respingeva l’opposizione perché in parte inammissibile (ai sensi dell’art. 620 c.p.c.) e in parte infondata (ai sensi dell’art. 2921 codice civile). La Corte di Appello rigettava l’appello della consorte, che proponeva ricorso per cassazione affidandosi a sette motivi.
LA DECISIONE
I ricorrenti avevano sollevato il problema dell’integrità del contraddittorio fin dal primo grado, e la Cassazione chiarisce che, sebbene l’aggiudicataria dell’immobile trasferito in virtù del processo esecutivo non ha mai preso parte al giudizio, tuttavia la mancata partecipazione dipende «dalla consapevole e reiterata scelta processuale della medesima opponente originaria (se non pure del debitore intervenuto in appello), di impostare l’azione come opposizione di terzo all’esecuzione, insistendo nel qualificarla ammissibile anche dopo la vendita del bene, nonostante la lettera della norma codicistica: in quanto tale, cioè in quanto opposizione di terzo ad esecuzione, non è insostenibile che l’azione allora non vada proposta contro nessun altro che non sia già parte del processo esecutivo fino ad un tempo immediatamente precedente la vendita e quindi contro nessun altro che debitore e creditori, proprio perché la fattispecie processuale è data per l’ipotesi in cui la vendita non ha avuto ancora luogo. La solo apparente pretermissione dell’aggiudicataria dipende così esclusivamente dalla qualificazione dell’azione, costantemente sostenuta prima soltanto dall’opponente e poi pure dall’interventore; la quale qualificazione condiziona la verifica della pienezza e ritualità del contraddittorio, determinandone l’esito positivo anche in questa sede». E conseguentemente ritiene che «Per avere la S. impostato l’azione come opposizione di terzo ad esecuzione e per essere questa data – ma, ben significativamente, proprio prima della vendita – solo nei confronti di debitore e creditori perché presumibili uniche controparti prima della vendita, allora, il contraddittorio è stato ab origine integro».
Il Collegio anzitutto delimita il nucleo centrale della questione: «la fattispecie si incentra sulla pretesa illegittimità del pignoramento in quanto riferito ad un bene almeno in parte ricadente nella comunione legale tra i coniugi».
Poi la Corte affronta la questione della legittima (e necessaria) aggressione dei beni nella loro interezza: «la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 14 marzo 2013, n. 6575) ha già concluso per la necessità e la contemporanea legittimità, in un contesto in cui è costante la qualificazione di quella comunione come comunione senza quote o a mani riunite, dell’aggressione esecutiva di ognuno dei beni di essa facente parte, esclusivamente nella sua interezza e non per una inesistente quota della metà, salvo il diritto del coniuge non debitore a percepire, in sede di distribuzione del ricavato, la metà del ricavato (al lordo delle spese di procedura) della vendita del bene. Ed è pure stato specificato che il coniuge non debitore, che la precedente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, senza affrontare però ex professo il problema, abilitava a proporre le opposizioni agli atti esecutivi o perfino di terzo, potrà certo esperirle: ma, quanto all’opposizione di terzo, non potrà con essa pretendere di escludere dall’espropriazione una quota del bene in natura, che non gli spetta e di cui – fino allo scioglimento della comunione, anche solo limitatamente a quel bene e dovuto alla conclusione del procedimento espropriativo che lo aveva ad oggetto – non è titolare, ma, ad esempio, fare valere la proprietà esclusiva del bene staggito, per sua estraneità alla comunione; oppure, con opposizione ad esecuzione, far valere la non sussidiarietà del bene in comunione, per la presenza di beni personali del coniuge debitore utilmente aggredibili per il soddisfacimento del credito personale verso quest’ultimo; oppure ancora, con opposizione agli atti esecutivi, fare valere le nullità di quelli, fra questi, che comportino la violazione o la limitazione del suo diritto alla metà del controvalore del bene, come pure quelli che incidano sulla pienezza di quest’ultimo, se relativi alle operazioni di vendita o assegnazione».
E la Cassazione illustra anche le ragioni a sostegno di questa soluzione: «deve confermarsi che la soluzione prescelta da Cass. 6575/13 continua ad apparire, finché almeno non riterrà di intervenire il legislatore, la meno incoerente con il sistema, tutelando – mediante la notificazione al coniuge non debitore del pignoramento (ma non potendosi escludere l’efficacia di un qualsiasi atto ad esso equipollente), poiché anche lui, pur non essendovi formalmente assoggettato, risente direttamente degli effetti dell’espropriazione in concreto posta in essere, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato (per debito suo personale o proprio) – almeno il suo diritto a non vedere uscire dalla comunione legale (effetto inevitabile della vendita, a sua volta ineliminabile nell’attuale regime dell’art. 600 cod. proc. civ. per l’impossibilità di vendere una quota che non esiste, così oltretutto inserendovi un estraneo al rapporto di coniugio) un bene, senza percepire quanto meno il controvalore lordo di esso (salve le regole di attribuzione di cui all’art. 195 cod. civ. e ss.)».
Nel concludere rigettando il ricorso, la Suprema Corte afferma che «bene è stata applicata ad essa il seguente principio di diritto: per il debito di uno dei coniugi correttamente è sottoposto a pignoramento l’intero il bene, pure se in parte compreso nella comunione legale con l’altro coniuge, con conseguente esclusione di ogni irritualità o illegittimità degli atti tutti della procedura, fino all’aggiudicazione ed al trasferimento di quello in favore di terzi compresi, nonché con esclusione della fondatezza della pretesa del debitore esecutato e dell’opponente originaria non solo di caducare tali atti, ma pure di separare di quel bene parti o quote o di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per l’intero, salva la corresponsione al coniuge non debitore, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo di essa, dovuta in dipendenza dello scioglimento, avutosi sia pure in via eccezionale limitatamente a quel bene, ma per esigenze di giustizia ed all’atto del decreto di trasferimento, della comunione legale in parola».
OSSERVAZIONI
In sostanza, la Cassazione ribadisce che la comunione legale è considerata una “comunione senza quote”, i cui partecipanti sono contitolari ei beni comuni nella loro interezza, senza che possa fissare il loro diritto su una specifica quota come nel caso della comunione ordinaria. È questa la ragione per la quale il coniuge non può pretendere che l’espropriazione si limiti a una porzione del bene o a una quota ideale, ma potrà solo partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita.
DISPOSIZIONI RILEVANTI
* Codice di procedura civile
– CAPO II – Delle opposizioni di terzi
– Art. 619 – Forma dell’opposizione
“Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni.
Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Se all’udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’articolo 616 tenuto conto della competenza per valore”.
– Art. 620 – Opposizione tardiva
“Se in seguito all’opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l’opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata”.
* Codice civile
– Art. 2921 – Evizione
“L’acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l’evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l’eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.
Se l’evizione è soltanto parziale, l’acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l’aggiudicatario, per evitare l’evizione, ha pagato una somma di danaro.
In ogni caso l’acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.