I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate erano attesi, e richiesti a gran voce da numerose associazioni, afferenti sia alla gestione condominiale, sia alle aziende impiantistiche. Ora, le specifiche sono arrivate, con il provvedimento al numero 43434, ed emesso lo scorso 22 marzo.
Il documento, tra le altre cose, puntualizza che i contribuenti ricadenti nella no tax area, cioè i possessori di redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per tipologia di reddito posseduto e che pertanto, risultando “incapienti”, non potrebbero fruire del bonus del 65% per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, possono cedere, sotto forma di credito, ai fornitori che hanno effettuato i lavori, la detrazione loro spettante.
A stabilirlo, l’articolo 1, comma 74, della legge 208/2015 (Stabilità 2016), secondo cui, “per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali”, i contribuenti che si trovano nella condizione di incapienza possono “optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate”.
Le modalità
Il provvedimento 22 marzo 2016, detta appunto le modalità attuative della norma, cui devono attenersi i contribuenti interessati (articolo 11, comma 2, e articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, letteraa), del Tuir), il condominio (tramite l’amministratore o il condomino incaricato) e i fornitori che ricevono il credito a titolo di pagamento della quota di spesa a carico del singolo condomino.
La situazione di incapienza deve sussistere nel periodo d’imposta 2015 e la cessione può avvenire solo nei confronti dei fornitori di beni e servizi che hanno realizzato gli interventi di riqualificazione energetica per il condominio. Il credito cedibile, pari al 65% dei costi a carico del singolo condomino in base alla tabella millesimale di ripartizione, riguarda le spese sostenute nel 2016, anche se riferite a interventi iniziati in anni precedenti. È necessario che il condominio effettui, entro il 31 dicembre 2016, il pagamento delle spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito mediante l’apposito bonifico bancario o postale.
Per effettuare la cessione del credito, la volontà dei condòmini interessati deve risultare dalla delibera assembleare che approva i lavori oppure, in alternativa, da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio. Quest’ultimo dovrà annunciare tale volontà ai fornitori che, a loro volta, dovranno rispondere al condominio, in forma scritta, di accettare la cessione del credito, a titolo di parziale pagamento del corrispettivo.
Entro il 31 marzo 2017, a pena di inefficacia della cessione del credito, il condominio dovrà comunicare in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, una serie di dati, per consentire il controllo della cessione stessa e della fruizione del credito. Ne dovrà essere data notizia anche ai fornitori cessionari del credito.
A partire dal 10 aprile 2017, i fornitori potranno utilizzare il credito – da ripartire in dieci quote annuali di pari importo – in compensazione, tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con possibilità di riportare nei periodi d’imposta successivi l’eventuale quota non fruita nel periodo di spettanza.
Il provvedimento, infine, disciplina i controlli da parte dell’amministrazione finanziaria:
* se viene accertato che la detrazione non spetta (anche parzialmente), il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzione, verrà recuperato nei confronti del condomino;
* se viene accertata l’indebita fruizione (anche parziale) del credito, il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzione, verrà recuperato nei confronti del fornitore.