[Fonte: Enea]
Schermature solari e detrazioni fiscali. Questo l’oggetto del vademecum di Enea aggiornato al 16 aprile 2015. una guida che, come puntualizza lo stesso ente, è stata messa a punto sulla base di un suo parere, e come tale ha il valore di una valutazione tecnica, che in ogni caso non potrà costituire giurisprudenza. altra puntualizzazione: la detrazione si applica alle spese sostenute dal 1°gennaio al 31 dicembre 2015.
REQUISITI DELL’IMMOBILE
Alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.
REQUISITI DELL’INTERVENTO
Innanzitutto, le schermature solari devono possedere una marcatura CE, se prevista.
Poi, è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato M (*) al D Lgs 311 del 29/12/2006.
(*) A questo proposito, la Legge del 23 Dicembre 2014 n.190 (c.d. Legge di Stabilità 2015), pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 99 alla G.U. n. 300 del 29/12/2014, proroga nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2015, le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ed estende la detrazione anche all’acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311, per spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
Il Decreto 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” pubblicato nella G.U. n. 158 del 10/07/2009, all’art. 7, comma 2, ha sostituito integralmente con l’Allegato B i contenuti dell’Allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. Nell’Allegato B non sono presenti norme UNI “di prodotto” relative alle schermature solari ma sono presenti due specifiche norme (UNI-EN-13363) per il calcolo della trasmittanza solare e luminosa per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.
In considerazione di quanto sopra esposto, si sono analizzate le normative UNI relative al calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (UNI/TS 11300-1 e UNI EN ISO 13790) per ricavarne le tipologie di schermature solari che potrebbero rientrare nella detrazione fiscale del 65%. Da queste analisi sono emerse le seguenti considerazioni, in merito alle tipologie di schermature solari i cui costi potrebbero essere computati per la detrazione fiscale del 65%:
– devono essere a protezione di una superficie vetrata;
– devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
– possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
– possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
– devono essere mobili;
– devono essere schermature “tecniche”;
– per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti ;
– per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento Nord.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
1) di tipo “amministrativo”:
* fatture relative alle spese sostenute;
* ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
* ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale.
2) di tipo “tecnico”:
* schede tecniche;
* originali inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente);
b) documentazione da trasmettere all’ENEA
esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2015: http://finanziaria2015.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto (ad esempio la sostituzione di infissi), come da dichiarazione di conformità. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni. qualora sussistano determinate condizioni:
* Scheda descrittiva dell’intervento (allegato F al “decreto edifici”), che può anche essere redatto dal singolo utente.
N.B. nel campo dell’Allegato F relativo al risparmio energetico stimato (13) è possibile inserire il valore “0”.
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate
Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.