Servitù di passaggio in condominio: non basta un varco in un muro
Non sono sufficienti una strada preesistente o un varco in un muro a determinare la servitù di un cortile condominiale a favore del fondo limitrofo, il quale, per essere considerato dominante, dovrebbe vantare opere poste in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante. È il principio di diritto richiamato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 31305 del 29 novembre 2019, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 29.11.2019,
n. 31305
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Rilevato che:
- il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato il 24 dicembre 2014 da C.F. e C.C. avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna con cui, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, era stata respinta la loro domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale a favore del fondo di loro proprietà ed a carico dell’area di cortile condominiale del Condominio … (mapp. 448 per accedere sulla via Roma);
- la corte d’appello in accoglimento della gravame proposto dal Condominio, argomentava che il giudice di primo grado era incorso nell’errore di aver ritenuto sussistenti opere visibili e permanenti sensi dell’articolo 1061 cod. civ. mentre, in realtà, alcun tracciato e segno rivelava l’assoggettamento dell’area condominiale al fondo di proprietà degli attori;
- la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1, cod. proc. civ., cui resiste il Condominio con controricorso, pure illustrato da memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ..
Considerato che:
- con il primo motivo i ricorrenti denunciano in relazione all’articolo 360, comma 1, n.3, cod. proc., la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1061 cod. civ. per avere la corte territoriale erroneamente applicato il principio di diritto alla situazione concreta come emersa dall’istruttoria;
- i ricorrenti deducono, in particolare, che l’elemento fattuale dal quale evincere la specifica destinazione del segno e dell’opera all’esercizio della servitù – come richiesto dall’articolo 1061 co. civ. – consisteva nel varco tra il fondo condominiale e quello servente, per il passaggio tra i due fondi (mappale 449 e 448) e posto sicuramente dal 1960, ed in un viottolo di acciottolato e porfido utilizzato per accedere alla via pubblica;
- osservano, ancora, i ricorrenti come il passaggio da parte di altre persone non sminuirebbe la portata dell’utilizzo dei titolari del fondo dominante e delle opere destinate al loro passaggio;
- il motivo appare inammissibile per più ragioni;
- in primo luogo, perché difetta di specificità dal momento che richiama documenti (il rogito del 1960 ed il decreto del Pretore di Reggio Emilia del 1995) di cui non trascrive il testo né indica ove gli stessi possono essere rinvenuti (cfr. Cass. 14107/2017; id. 26174/2014);
- in secondo luogo, perché, come previsto dall’art.360-bis cod. proc. civ., la corte d’appello ha deciso applicando l’art. 1061 cod. civ. conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2994/2004;21597/2007; 7004/2017) e il ricorso in esame non prospetta argomenti per modificare l’orientamento consolidato;
- detto orientamento è stato anche di recente confermato dalla sentenza n. 25355/2017 in cui la Corte ha ribadito che non è sufficiente l’esistenza di una strada ed un percorso idoneo allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, ossia è necessario un “quid pluris”, rispetto alla mera esistenza di un percorso o di una strada che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù;
- nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel rigettare la domanda di usucapione di una servitù di passaggio attraverso un fondo, aveva escluso che la semplice presenza di un’apertura nella recinzione di un fondo fosse univocamente preordinata all’esercizio dell’invocata servitù;
- si tratta di una precisazione che evidenzia la coerenza dell’argomentazione della corte bolognese, secondo la quale la presenza del varco fra il fondo servente quello dominante non è sufficiente ad integrare la visibilità ed univocità dell’asservimento a favore di quest’ultimo perché, nel caso di specie, detto varco, presente da sempre ed utilizzato indistintamente e con le medesime modalità anche da tutti gli abitanti del paese per raggiungere la via pubblica, non risultava realizzato per la specifica utilità del fondo pretesamente dominante e, pertanto, non rivelava alcuna specifica strumentalità all’esercizio della servitù di passaggio per cui è causa;
(omissis)
- l’inammissibilità di tutti i mezzi, comporta l’inammissibilità del ricorso;
- in applicazione del principio di soccombenza, i ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
(omissis)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in euro 5.200, di cui 200 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.