Essendo lo scarico ad uso esclusivo dell’appartamento del piano di sopra, e non avendo funzione portante il muro attraverso il quale passa, la Cassazione conferma la sentenza che lo esclude dalle parti comuni. Di seguito l’estratto dell’ultima pronuncia degli Ermellini.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 2.4.2019,
n. 9159
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P.R., C.R. e C.G. propongono ricorso per cassazione, illustrato da due memorie, contro F.G. e S.A., che resistono con controricorso, illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 12.4.2017, che ha rigettato il loro appello ad ordinanza del Tribunale di Modena, la quale aveva accertato e dichiarato che l’immobile di proprietà F.G. e S.A. sito in … non era gravato da servitù di scarico di acque nere a favore degli immobili delle convenute P.R., C.R. e C.G., condannate alle spese.
La Corte di appello, sul presupposto che oggetto della lite era un tubo di scarico che divide la cucina dal soggiorno nell’appartamento dei F.G.-S.A. e scarica il bagno dell’appartamento superiore, di proprietà di P.R., C.R. e C.G., chiamate in causa con la stessa domanda di negatoria servitutis già accolta nei confronti dei danti causa, affermata la legittimità del rito sommario e l’utilizzabilità della Ctu non contestata, ha statuito che l’essere lo scarico strutturalmente al servizio esclusivo del bagno dell’appartamento del piano di sopra era elemento certo per escludere che fosse parte condominiale ed era dato oggettivo che il muro dentro il quale era lo scarico non fosse portante ed era interno all’unità immobiliare degli appellati.
Le ricorrenti denunziano: 1) violazione dell’art. 1117 c.c. per l’esistenza di uno spazio, ricavato dall’originario costruttore, destinato al passaggio di una pluralità di condotte poste al servizio di distinti appartamento di proprietà di più condòmini; 2) assoluto difetto di motivazione; 3) nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà (omissis).
Con ordinanza interlocutoria del 15.5.2018 della sesta sezione la causa è stata rimessa alla pubblica udienza in mancanza di evidenza decisoria in particolare per quanto attiene alla sollevata questione della natura condominiale o meno dello scarico.
Le generiche e plurime censure sono infondate.
La prima contesta il sostanziale accertamento in fatto compiuto dalla sentenza che ha affermato, come sopra riportato, essere lo scarico strutturalmente al servizio esclusivo del bagno dell’appartamento del piano di sopra, elemento certo per escludere che fosse parte condominiale, essendo dato oggettivo che il muro dentro il quale era lo scarico non fosse portante e fosse interno all’unità immobiliare degli appellati.
Il riferimento ad uno spazio ricavato dall’originario costruttore è cosa diversa rispetto a quanto dice la sentenza ed in contrasto con la negatoria servitutis accolta nei confronti dei danti causa.
(omissis)
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La Corte rigetta il ricorso, condanna le ricorrenti alle spese, liquidate in euro 3200, di cui 200 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.